Eventi a rilevante impatto locale
Gli eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative non rientrano, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 1/2018, fra quelli in relazione ai quali si esplica l’azione del Servizio nazionale di protezione civile.
Tuttavia in occasione di quegli eventi definiti “a rilevante impatto locale” (eventi che, seppur circoscritti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga) le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, con particolare riguardo al volontariato di protezione civile, possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta dell’autorità di protezione civile competente (a livello locale il Sindaco).
L’impiego del volontariato di protezione civile in tali occasioni è disciplinato dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva PCM 9 novembre 2012 e dall’art. 17 del DPGR 5R/2012 che prevedono i seguenti presupposti per l’attivazione dello stesso:
- la presenza un atto formale dell’autorità di protezione civile (Sindaco) che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell’evento;
- l’attivazione del piano di protezione civile e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
- l’individuazione di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo delle Organizzazioni di volontariato;
- la presenza di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d’impiego dei volontari a supporto dell’ordinata gestione dell’evento (allo stato attuale tali contenuti vengono comunemente inseriti nel piano di emergenza previsto per le manifestazioni pubbliche dalle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno).
Il volontariato di protezione civile può essere chiamato a svolgere esclusivamente i compiti ricompresi nelle categorie indicate nell’Allegato 1 al Decreto CDPC 12 gennaio 2012 con particolare riferimento, nel caso specifico, alle attività elencate nella Circolare CDPC 6 agosto 2018; per quel che concerne il supporto ai servizi di polizia stradale si richiama la Circolare CDPC 24 giugno 2016.
Il Sindaco attiva, prioritariamente, il volontariato locale (gruppi comunali e/o organizzazioni di volontariato convenzionate) e, in caso di ulteriori esigenze ed in ossequio al principio di sussidiarietà, può richiedere l’attivazione alla Regione Piemonte del volontariato regionale convenzionato ai sensi dell’Allegato A della DGR 35-7149/2014. Nella sezione “allegati / modulistica” si riportano degli esempi di atti ai quali è possibile fare riferimento per la “dichiarazione di evento a rilevante impatto locale” ed “attivazione del volontariato” (si precisa che non costituiscono modelli ufficiali approvati).
Si ricorda che l’attivazione del volontariato di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Circolare DPC n. 45427 del 6 agosto 2018 - Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile (art. 16) Circolare DPC n. 32320 del 24 giugno 2016 - Indicazioni operative su finalità e limiti di intervento delle Organizzazioni di volontariato a supporto dei servizi di polizia stradale Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-7149 del 24 febbraio 2014 - Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte (Allegato A) Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile (paragrafo 2.3.1) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 23 luglio 2012 - Regolamento regionale del volontariato di protezione civile (art. 17) |
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024